TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – D.LGS. 81/2008 e s.m.i.
OBBLIGHI E SANZIONI PER
TUTTI
I DATORI DI LAVORO |
Obbligo
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SANZIONE |
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Art 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili |
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Tutti i datori di lavoro
(studi professionali, commercianti, aziende artigianali,
aziende agricole ettc) devono frequentare corso della durata
di 16 ore come RSPP(responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi) |
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA 1.500 A 6.000 EURO. |
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Valutazione di tutti i
rischi con la seguente elaborazione del DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI previsto dall’articolo 28.
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ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA 5.000 A 15.000 EURO. |
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Designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi. |
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA 5.000 A 15.000 EURO. |
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Art 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente |
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Nominare il medico
competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente decreto legislativo
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ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 3.000 A 10.000 EURO. |
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Designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio e primo soccorso e, comunque di gestione
dell’emergenza. |
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 800 A 3.000 EURO. |
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Nell’affidare i compiti ai
lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
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ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 2.000 A 5.000 EURO.
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA 2.000 A 5.000 (VIOLAZIONE
IN AZIENDE E PARTICOLARI RISCHI). |
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Fornire ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente.
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ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 2.000 A 5.000 EURO. |
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Prendere le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico. |
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 800 A 3.000 EURO. |
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Adottare le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa. |
ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 2.000 A 5.000 EURO. |
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Informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione |
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 800 A 3.000 EURO. |
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Adempire agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37. |
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA 2.000 A 4.000 EURO. |
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Astenersi salvo eccezione
debitamente motivata da esigenze di tutela e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato. |
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 800 A 3.000 EURO. |
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Consentire ai lavoratori di
verificare mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute. |
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 800 A 3.000 EURO. |
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Consegnare tempestivamente
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
copia del documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera
a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati. |
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 800 A 3.000 EURO. |
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Elaborare il documento di
cui all’articolo 26, comma 3, e su richiesta di questi e per
l’espletamento della sua funzione, consegnare
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. |
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 800 A 3.000 EURO. |
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Prendere appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio. |
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA 5.000 A 15.000 EURO
OPPURE ARRESTO DA 6 MESI AD UN ANNO E 6 MESI (AZIENDE A
RISCHI PARTICOLARI). |
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Comunicare all’INAIL, o
IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi,
le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
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SANZIONE AMMINISTRATIVA E PECUNIARIA DA 2.500 A 7.500 EURO
(INFORTUNI PIÙ DI TRE GIORNI), DA 1.000 A 3.000 EURO (PIÙ DI
UN GIORNO). |
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Consultare il rappresentate
dei lavoratori per la sicurezza nell’ipotesi di cui
all’articolo 50. |
SANZIONE AMMINISTRATIVA E PECUNIARIA DA 1.000 A 3.000EURO. |
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Nelle unità produttive con
più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35. |
ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 2.000 A 5.000 EURO. |
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Aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione.
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ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA 5.000 A 15.000 EURO
OPPURE ARRESTO DA 6 MESI AD UN ANNO E 6 MESI (AZIENDE A
RISCHI PARTICOLARI). |
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Comunicare annualmente
all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. |
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI 500 EURO. |
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Comunicare annualmente
all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. |
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI 500 EURO. |
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Obblighi del datore del
lavoro di fornire varie informazioni al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente.
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ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 2.000 A 5.000 EURO. |